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IRAP…..un’imposta molto dibattuta

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Con il decreto del 15 dicembre 1997 n.446 è stato istituita l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, abrogando, nel contempo, ben sette entrate, tra cui i contributi al servizio sanitario nazionale, l‘ILOR, l’ICIAP, la tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione della partita Iva e l’imposta sul patrimonio netto delle imprese. All’IRAP spetta il compito di garantire l’autonomia finanziaria delle regioni, punto di partenza per la realizzazione del progetto di federalismo fiscale.
L’articolo 2 del decreto individua il presupposto dell’imposta nell’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP ha avuto e continua ad avere una vita travagliata, pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, il decreto legislativo del 10 aprile del 1998 n.137 ne modificava il presupposto richiedendo che l’attività oltre ad essere abituale dovesse essere anche autonomamente organizzata. In altre parole risultano essere soggetti passivi dell’IRAP le società, gli imprenditori individuali e quelli agricoli, i lavoratori autonomi, sono inclusi anche lo Stato, gli enti pubblici e gli enti non commerciali, per i quali è previsto un metodo di applicazione specifico.
Fin dagli albori dell’introduzione dell’IRAP è stata sollevata la questione di compatibilità della stessa con l’art. 33 della sesta direttiva 77/388 della Comunità Europea che impone il divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari.

Al riguardo la Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 3 ottobre 2006 ha dissipato ogni dubbio: L’IRAP è compatibile con la normativa comunitaria. Secondo la Corte, l’IRAP ha caratteristiche che la differenziano dall’IVA e non può essere ritenuta un’imposta sulla cifra d’affari ovvero fatta direttamente sulla fornitura delle merci con conseguente aggravio per il compratore: mentre l’IVA grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda l’IRAP.

Da un lato, infatti, un soggetto passivo non può determinare con precisione l’importo dell’IRAP già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Dall’altro, se un soggetto passivo potesse includere tale costo nel prezzo di vendita, al fine di ripercuotere l’importo dell’imposta dovuta per le sue attività sulla fase successiva del processo di distribuzione o di consumo, la base imponibile dell’IRAP comprenderebbe di conseguenza non solo il valore aggiunto, ma anche l’imposta stessa, cosicché l’IRAP sarebbe calcolata su un importo determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in anticipo, l’imposta da pagare.

Si può supporre che un soggetto passivo IRAP, che effettua la vendita al consumatore finale, tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell’importo dell’imposta incorporato nelle sue spese generali, ma non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell’imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza. Ne discende che l’IRAP è un imposta diretta, l’IVA è indiretta, dal momento che incide su un atto di cessione.
Nei confronti dell’IRAP si sono sollevate numerose eccezioni di incostituzionalità, peraltro tutte respinte dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2001 n. 156, con essa si è offerto un fondamentale  contributo all’esegesi della norma affermando che nell’eventualità l’attività professionale venga svolta in assenza di elementi di organizzazione verrà a mancare il presupposto stesso dell’imposta da cui ne conseguirà l’inapplicabilità della stessa.

Questa sentenza ha gettato le fondamenta per la proposizione di innumerevoli ricorsi alle Commissione Tributarie da parte di professionisti, agenti di commercio e artigiani che sostenevano di non operare nell’ambito di attività autonomamente organizzate, pertanto chiedevano il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Data la controvertibilità e novità di tale contenzioso, si è ritenuto opportuno affrontare l’argomento sistematicamente, così dopo un vero e proprio conclave dei presidenti e consiglieri di tutte le Sezioni, sono state emesse nello stesso giorno una lenzuolata di circa ottanta sentenze, in quello che fu subito battezzato come IRAP day (8 febbraio 2007). E’possibile ravvisare in queste sentenze due indirizzi ben marcati, il cosiddetto indirizzo rigorista che tende a salvaguardare l’esigenza di fare cassa a vantaggio dello Stato, e quindi cerca di applicare l’imposta a tutti e a tutti nello stesso modo, sentenza rappresentativa è la n. 3673 del 16/02/2007, dispone che il rimborso dell’IRAP non spetta agli esercenti arti o professioni quando si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività: eccedenza di cui è indice, fra l’altro, l’avvenuta deduzione del costo ai fini dell’IRPEF o dell’IVA. L’altro indirizzo definito liberista tende ad interpretare la norma secondo l’art. 53 della Costituzione, cioè secondo il principio della capacità contributiva ma nel rispetto del principio dell’equità che impone di differenziare caso da caso, sentenza tipo è la n. 5009, del 5 marzo 2007,  secondo cui l’imposta non risulta applicabile quando in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale.
In osservanza delle specifiche indicazioni fornite dalla stessa Corte di Cassazione è dunque possibile ipotizzare che a situazioni identiche corrispondano soluzioni diverse.
Nel prossimo articolo si  affronterà il tema dei ricorsi IRAP per promotori finanziari e agenti di commercio, inoltre a breve verrà messo a disposizione sul sito un prototipo di ricorso.

12/06/2008 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Rossella Galli