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Il Fisco si fa facile per i piccoli contribuenti: il regime dei contribuenti minimi

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La legge finanziaria 2008 per semplificare gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime indirizzato ai contribuenti cosiddetti minimi. Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro,

2)  non hanno effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali,

3) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, 

4) non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.

Inoltre, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro, tale importo va riferito all’intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).

Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la certificazione dei corrispettivi. Sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”, per chi effettua operazioni intracomunitarie ci sono ulteriori piccoli adempimenti su cui non mi soffermerò.
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni, ma questo non comporta nessun danno per i promotori finanziari visto che effettuando quasi esclusivamente operazioni esenti IVA per loro l’IVA sugli acquisti rappresenta già di fatto un costo.
Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche.
In particolare, è previsto che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti minimi, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d’impresa.
Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta. Proprio in applicazione del principio di cassa, anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale, acquistato nel periodo di vigenza del regime, sarà pari all’intero corrispettivo di cessione. Detta plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo. Il reddito, determinato in base alle regole esposte va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.
Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all’articolo 13 del TUIR).
Il regime dei minimi si applica automaticamente quando il contribuente rispetta i requisiti prima elencati, può essere disapplicato per opzione, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, l’opzione può avvenire tramite “comportamento concludente” e resta valida per almeno un triennio, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

15/07/2008 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Rossella Galli