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Basilea3 i punti salienti.

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 L’ACCORDO di Basilea 3 le include nel capitale solo se si tratta di banche e fino al livello dei nuovi requisiti minimi di capitale e dei ‘buffer’ di conservazione. La Commissione lo prevede anche fino al livello del nuovo ‘buffer’ anticiclico. Inoltre prevede una restrizione allo ‘hedging’ quando si calcola l’ammontare da dedurre per gli investimenti in entita’ finanziarie non consolidate al solo ‘trading book’. 

 
Altra specificita’ europea l’esenzione delle partecipazioni significative in altre entita’ finanziarie, come le societa’ di assicurazione, dalla deduzione del computo del capitale primario. Basilea 3 prevede la deduzione per evitare il doppio conteggio del capitale in modo che non venga usato lo stesso capitale per sostenere i rischi anche di una assicurazione controllata. Nella Ue i gruppi che hanno business significativi nell’investment banking e nel settore assicurativo sono rilevanti, il modello ‘bancassicurazioni’ e’ uno dei tratti tipici del mercato europeo. 
 
STRUMENTO LEGALE. La Ue ha uno strumento legale specifico per evitare il rischio di doppio conteggio del capitale nelle banche e nelle assicurazioni. Mentre Basilea 3 prevede che gli strumenti di capitale non eleggibili per i nuovi requisiti per il common equity Tier 1 (qualita’ primaria) non siano piu’ riconosciuti dal 2013, la Commissione propone un periodo di dieci anni per superarli. 
 
INFINE il vincolo di detenere piu’ capitale contro investimenti in hedge funds, immobiliare, venture capital e private equity: Bruxelles definisce meglio, rispetto alla vecchia direttiva, l’applicazione della regola del 150% nella ponderazione del rischio alle esposizioni associate a investimenti ad alto rischio. 
 
DETTAGLI. Passando ai dettagli di questo accordo, per quanto riguarda la liquidità, Basilea 3 introduce due nuovi indicatori e prevede dei cambiamenti prima del 2015 o del 2018. La Commissione propone un requisito di copertura della liquidita’ dopo un periodo di osservazione e verifica nel 2015: le banche devono avere una copertura appropriata dal 2013, l’Autorita’ bancaria europea verifichera’ i criteri per misurare l’impatto di uno stress sui covered bond e cio’ preparera’ una decisione prima del 2015 per fissare i criteri per i nuovi buffer. 
 
IN SECONDO luogo, passando alla leva finanziaria, per il momento è escluso un indice obbligatorio di leverage ratio per cui, in linea con Basilea 3, la Commissione propone un approccio graduale: attuazione iniziale sulla base delle decisioni del supervisore, raccolta dei dati sulla base di criteri definiti entro il 2013, pubblica informazione dal 2015, verifica nel 2016, decisione finale se introdurre o meno l’indice come misura obbligatoria entro il 2018. Bruxelles ritiene che le banche stesse debbano rivelare il loro ‘leverage ratio’ dal gennaio 2015 perche’ altrimenti "sarebbero punite dai mercati", la mancata pubblicazione comporterebbe "un aumento del costo del capitale".
 
INOLTRE, per quanto riguarda i derivati, l’esposizione alle controparti centrali sara’ soggetta a requisiti di capitale che dipenderanno al tipo di esposizione: saranno maggiori in relazione all’eventualita’ di un default della controparte. Per le esposizioni da transazioni bilaterali le esposizioni verso le controparti saranno soggette a requisiti piu’ bassi se queste ultime rispettano certe regole. Le nuove regole bancarie indicano quale collaterale banche o societa’ di investimento possono gia’ detenere per mitigare i rischi derivanti da derivati Otc: se e’ sufficiente il capitale richiesto puo’ essere proporzionalmente piu’ basso. 
 
PER QUANTO, invece, riguarda le sanzioni, la lista di violazioni che possono essere sanzionate dalle autorita’ nazionali: offerta di servizi bancari non autorizzati, mancata notifica alle autorita’ di acquisizioni di partecipazioni importanti, non rispetto norme ‘governance’, di reporting sui requisiti di capitale, liquidita’, leva finanziaria, ampie esposizioni, mancato rispetto dei limiti alle grandi esposizioni, dei requisiti sulle cartolarizzazioni, delle coperture generali di liquidita’, dell’obbligo di rivelazione dei requisiti. 
 
E IN ULTIMO e sicuramente tra i punti più importanti dell’accordo, c’è il riferimento alle agenzie di rating ma soprattutto l’idea di diminuire la dipendenza da queste agenzie che proprio in questi mesi hanno recitato il bello e il cattivo tempo della finanza mondiale. Le banche devono avere dei criteri propri interni di valutazione, le valutazioni esterne devono essere usate "come uno dei fattori tra gli altri nel processo di decisione ma non devono prevalere". Viene richiesto alle istituzioni finanziarie che hanno un concreto numero di esposizioni in un dato portafoglio di sviluppare valutazioni interne di tale portafoglio. 
 
La Ue non segue gli Usa nella proibizione di usare i rating esterni perche’ "qualche volta la soluzione esterna anche se imperfetta resta la migliore soluzione disponibile". Il caso americano "illustra la difficolta’ di eliminare i rating": le autorita’ hanno dovuto forzatamente fare a meno a ogni riferimento ai rating "in mancanza di alternative praticabili".
 

  

20/07/2011 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Vincenzo Polimeno