NEWS

Capitali Scudati e Imposta Bollo: Chiarimenti

Immagine di anteprima

 L’ORIGINARIA FORMULAZIONE normativa prevedeva l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento sulle attività scudate. In sede di conversione il prelievo viene ora definito come “imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille”. Lo stesso risulta altresì essere stato elevato rispettivamente al 10 per mille ed al 13,5 per mille per gli anni 2012 e 2013. 

 
LA BASE IMPONIBILE dell’imposta di bollo è costituita dal valore delle attività ancora segretate alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2012 (per il quale è necessario riferirsi al valore di tali attività alla data del 6 dicembre 2011, ovvero alla data di entrata in vigore del citato D.L.) 
 
QUANTO PRECEDE si sostanzia nell’obbligo in capo agli intermediari, presso cui è stata effettuata l’emersione delle attività detenute all’estero, di applicare il tributo addebitandolo al contribuente. Laddove ciò non sia possibile gli stessi intermediari dovranno procedere a segnalare il contribuente  all’Agenzia delle Entrate. 
 
QUALORA LE ATTIVITÀ “scudate” non siano più presenti presso l’intermediario alla data del 6 dicembre 2011, l’imposta è dovuta con le stesse modalità suindicate nella misura di una tantum del 10 per mille per il solo anno 2012. Il prelievo dell’imposta potrà avvenire trattenendola direttamente dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione, ovvero ricevendo provvista. 
 
IN ENTRAMBI i casi il versamento dovrà avvenire entro il 16 febbraio di ciascun anno e con riferimento al valore delle attività finanziarie al 31 dicembre dell’anno precedente. In deroga, e per il solo versamento dovuto nel 2012, è previsto che il valore delle attività segretate è quello risultante alla data del 6 dicembre 2011. 
 
NELLA GIÀ CITATA e denegata ipotesi in cui l’intermediario non possa, o per qualsiasi motivi non sia in grado di prelevare il tributo dovuto, dovrà provvedere a segnalare il contribuente per il quale l’imposta non è stata trattenuta, nei confronti dei quali alla riscossione mediante iscrizione a ruolo provvederà l’Agenzia delle Entrate. 
 
LE DISPOSIZIONI, allo stato, nulla chiariscono circa la determinazione del valore delle attività finanziarie. In mancanza di detta espressa previsione si ritiene si possa mutuare quanto stabilito dal successivo co.20 dell’art. 19 in relazione all’imposta dovuta sulle attività finanziarie detenute all’estero. 
 
LA DISPOSIZIONE in commento prevede che il “valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie (….) e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso”. 
 
L’imposta di bollo sulle attività finanziarie deve essere versata annualmente nelle seguenti misure: 
– 4 per mille (ovvero l’aliquota ordinaria) a partire dall’anno 2014; 
– 10 per mille per il solo anno 2012; 
– 13,50 per mille per l’anno 2013. 
 
SI RITIENE FONDAMENTALE segnalare che al fine del calcolo del tributo non rileva il tempo di segretazione. Sia che l’attività finanziaria sia stata segretata per i soli primi dieci o quindici giorni dell’anno sia sino a poco prima del termine dello stesso, l’imposta è dovuta in ogni caso sul valore dell’attività finanziaria calcolato con le modalità sopra individuate. 
 

  

22/02/2012 | Categorie: Finanza personale Firma: Milvia Sanna