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I lussi del promotore finanziario

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Sostenere spese per lo svolgimento di un’attività non è mai piacevole, ma ce ne sono alcune che se non altro sono in grado di appagare il nostro ego. Una di queste spese è sicuramente rappresentata dall’auto, che per molti promotori finanziari sarà sicuramente più una “necessità”che un “lusso”, ma non si può non ammettere che la categoria di cui si tratta, sempre entro certi limiti, è più agevolata di altre. Ma creerei di nuovo scompiglio se affermassi che anche le spese per il vestiario  potrebbero risultare deducibili?

Preliminarmente ricordo che al promotore finanziario si applica la stessa normativa degli agenti di commercio (R.M. 11 novembre 1995, n.267/E; C.M. 10 febbraio 1998, n.48/E,p.to 2.1.3.5). Passiamo ad analizzare le peculiarità dei costi sostenuti per l’auto.
Secondo l’art. 164 del Tuir gli agenti di commercio e quindi  i promotori finanziari possono dedurre l’80% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto, tale articolo fissa anche una limitazione di valore sul costo di acquisizione pari ad euro 25.822,84. Il valore massimo deducibile sarà per cui 20.658,27 euro.
Per fare un esempio, se il costo dell’auto è 30.000 euro, il costo fiscalmente ammesso in deduzione è pari a 20.658,27, se il costo dell’auto è minore, ad esempio pari a 20.000 euro, il costo fiscalmente riconosciuto per il recupero è pari a 16.000 euro.
In base all’art.102 del DPR n.917/86 il costo dell’auto, essendo un costo pluriennale, è deducibile per quote annue di ammortamento, tornando all’esempio  precedente nel primo caso la quota di ammortamento annua deducibile dal reddito con aliquota ordinaria del 25% è pari ad euro 5.164,57 (25.822,84 x 80% x 25%), nel secondo caso è pari a 4.000 euro ( 20.000 x 80% x 25%).      

In sede di determinazione del reddito d’impresa, nel caso di contabilità ordinaria, occorrerà effettuare variazioni in aumento per riprendere a tassazione i costi sostenuti che risultano indeducibili, nell’esempio la quota di ammortamento indeducibile è pari a 2.335,43 (30.000 x 25%= 7.500 – 5.164,57) nel primo caso, mentre nel secondo è pari a 1.000 euro ( 20.000 x 25% = 5.000 – 4.000).
Con riferimento alle spese di manutenzione e riparazione occorre considerare che l’art.164, comma 3, del Tuir stabilisce che nel calcolo del plafond dei beni materiali ammortizzabili, su cui calcolare il 5% di soglia fiscalmente deducible ai sensi dell’art.102 comma 6 del Tuir il costo dei mezzi di trasporto a motore si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.  Tornando al nostro esempio, nel primo caso la quota dei costi deducibili per le spese di manutenzione e riparazione sono al massimo 1.032,91euro (20.658,27 x 0,05), nel secondo caso il plafond è di 800 euro (16.000 x 0,05).

I promotori finanziari se iscritti al relativo ruolo tenuto presso la Camera di commercio, ovvero al Registro delle imprese, godono ai sensi del DPR 633/72  della completa detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto, importazione, manutenzione ecc.. di autovetture, ciclomotori e motocicli. In realtà i promotori finanziari svolgono attività per la maggior parte esenti Iva, in questo caso si applica il pro-rata ( si detrae una percentuale calcolata rapportando operazioni esenti e non). La quota di Iva non detraibile diventa un componente negativo deducibile nella determinazione del reddito di impresa, tenendo sempre conto dei tetti massimi prima annoverati. Naturalmente nel caso (più frequente) che il promotore svolga solo operazioni esenti l’Iva indetraibile diventa un costo deducile dal reddito di esercizio per un massimo di 20.658,28.

19/10/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli