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Il promotore finanziario e l’INPS

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L’art. commi 196-201 della legge 662/96 istituisce e regola l’iscrizione dei promotori finanziari  all’Inps, presso  la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, con previsione di una apposita evidenza contabile che consenta di seguire l’andamento della gestione stessa. I promotori finanziari che operano quali dipendenti sono già assicurati obbligatoriamente presso l’Inps, l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione presso l’Inps vige per i promotori che non esercitano l’attività in maniera occasionale, bensì in modo organizzato e continuativo che, su incarico di soggetti abilitati, assolvono i servizi di investimento assumendo la veste di agente  o mandatario e in quanto tali iscritti all’albo professionale.

L’iscrizione nella gestione dei commercianti è obbligatoria per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) l’iscrizione all’albo dei promotori finanziari previsto dall’art.31, quarto comma, del decreto legislativo n.58/98 gestito dalla CONSOB,
2) deve svolgere attività in qualità di agente o mandatario con carattere di abitualità e prevalenza.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal promotore finanziario al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. La Camera di Commercio trasmette poi all’Inps i dati dei soggetti da iscrivere nella gestione speciale dei commercianti. La decisione sull’inscrivibilità del lavoratore spetta all’Inps.

La comunicazione, che deve essere presentata on line al Registro delle imprese tramite il sito www.registroimprese.camcom.it, è diventata obbligatoria dal 19 agosto 2008.

L’importo dei contributi da versare si calcola in base al reddito di impresa (denunciato ai fini dell’IRPEF) dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno i redditi prodotti nel corso dell’anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente.

Nell’anno successivo andrà quindi effettuato un versamento a conguaglio che tenga conto degli importi versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.
Il minimale, stabilito ai fini contributivi, è pari per il 2008  a un reddito di € 13.819,00. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.
Il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo per il 2008 è di € 67.942,00.
Per i promotori che si siano iscritti nella gestione dopo l’anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch’esso variabile. Per l’anno 2008 è fissato in € 88.669,00.

I promotori finanziari che cessano l’attività, possono proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo.
L’autorizzazione si può ottenere quando siano stati versati:

–  cinque anni di contributi effettivi riferiti a qualunque epoca,
tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione, per artigiani e commercianti.

Il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari può essere perfezionato anche mediante il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla propria Sede Inps sull’apposito modulo O10/M.

Molto presto attiveremo il servizio di consulenza fiscale on-line, per maggiori informazioni contattatemi all’indirizzo e-mail [email protected].

13/11/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli