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Il promotore le spese telefoniche

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Le spese telefoniche (telefonia fissa e mobile) sono un costo importante e necessario per lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario, il documento che ne permette la deducibilità è rappresentato dalla fattura telefonica che il gestore invia bimestralmente. Requisito fondamentale affinché si possa recuperare l’80%  della spesa è che la linea sia professionale  cioè occorre che egli dimostri che la linea sia utilizzata esclusivamente per l’esercizio della sua attività.

Nel caso infatti la linea sia intestata a lui come privato è fiscalmente considerata utenza domestica e non deducibile.
Anche per il telefono cellulare non si può recuperare tutto il costo sostenuto, ma solo l’80%. Analogamente si può dedurre soltanto l’80% del costo sostenuto delle fatture/bollette per i canoni relativi all’utenza.
Anche l’IVA è detraibile nella stessa percentuale dell’80% ma per i soggetti che effettuano solo operazioni esenti questa diventa un costo mentre per quelli che applicano il pro-rata sarà detraibile in proporzione a quest’ultimo.

La limitazione della deduzione all’80% è estendibile a tutti i costi connessi alla telefonia mobile quali batterie, carica batterie, microfoni, custodie ed altri accessori. Non è prevista alcuna limitazione al numero di telefonini acquistati ai fini della deducibilità dei relativi costi.

Naturalmente anche in questo caso per usufruire dell’agevolazione fiscale i telefonini dovranno avere una linea professionale e non familiare. Non esiste comunque alcuna disposizione che si occupi specificamente ella questione infatti l’art.102 comma 9 del TUIR disciplina il trattamento riservato ai telefonini in genere lasciando presumere che ci si possa riferire anche ai telefonini con tariffa privata non solo a quelli tariffa business.
Questa interpretazione non è condivisa dalla maggior parte in quanto gli oneri sostenuti per contratto telefonico familiare non possono considerarsi sostenuti nell’esercizio dell’impresa e non sono deducibili per difetto di requisito di inerenza.

Nell’eventualità la società finanziaria acquisti per i propri promotori dei telefoni cellulari, questi ultimi ottengono una provvigione in natura, la ripartizione dei costi del traffico telefonico tra i vari promotori è quello analitico, ma questo è un problema che riguarda esclusivamente i promotori finanziari e non la società che sostiene in ogni caso un costo che viene interamente dedotto.
L’ultimo caso da analizzare è l’acquisto delle schede prepagate, per queste non vi è ancora una disposizione tributaria specifica ma  si sono sviluppate tre correnti di pensiero:

1) la prima nega assolutamente la deducibilità di tali spese non essendo dimostrabile che siano state acquistate e utilizzate nell’esercizio dell’attività d’impresa,  dunque non vi è deducibilità ai fini delle imposte dirette.

2) La seconda impostazione sostiene che tali spese siano interamente deducibili purché sia rispettato il requisito di inerenza della spesa all’attività d’impresa.

3) La terza impostazione considera tali costi deducibili nella misura dell’80% proprio come i costi sostenuti per il telefonino.
Per le schede telefoniche non è possibile detrarre l’IVA infatti, in base all’art.74 primo comma lettera d) dl DPR 633/72 che ha istituito un regime monofase, l’imposta è calcolata sul prezzo di vendita al pubblico, ma corrisposta dal gestore telefonico al momento dell’effettuazione del servizio.
Per comprovare il costo sostenuto per le schede telefoniche è sufficiente una semplice ricevuta commerciale idonea a certificare fiscalmente il costo, non soggetta a bollo o anche uno scontrino fiscale o una fattura esclusa da Iva.

13/01/2009 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli