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Il concetto di Consulenza Finanziaria: l’evoluzione della normativa.

La Consulenza finanziaria, che oggi è un vero e proprio servizio di investimento, ha subito nel corso degli anni, a livello nazionale e comunitario, varie interpretazioni normativa che potremmo sintetizzare in tre principali fasi. La prima caratterizzazione della Consulenza la troviamo in Italia con la Legge n°1 del 2 gennaio 1991 dove l’articolo 1, co. 1, lett. e, che includeva la “consulenza in materia di valori mobiliari” tra le attività di intermediazione mobiliare (quelle che ad oggi corrispondono ai servizi e alle attività di investimento), con la conseguenza che l’esercizio di tale attività era stato riservato alle Sim e alle banche (oltre che alla categoria degli agenti di cambio) ed era, quindi, assoggettato al rilascio di un’apposita autorizzazione.

Una sorta di seconda fase del concetto di Consulenza avviene a seguito del recepimento della Direttiva Europea 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che è stata recepita in Italia con il d.lgs. n°415 del 23 luglio 1996,(c.d. decreto Eurosim). L’attività di “consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari”, così come sarà ripresa dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), viene declassata da servizio di investimento, e quindi riservato, a servizio accessorio. Tale impostazione ha comportato che – sino al recepimento della MIFID – chiunque ha potuto prestare liberamente questo servizio, non essendo assoggettato ad alcuna riserva di attività e quindi ad autorizzazione (in una comunicazione Consob del 1999 emerge come “la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria; nella prestazione del servizio di consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono tenuti al rispetto della disciplina delineata dal d.lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto”).

Si sottolinea anche come la consulenza-servizio accessorio sia stata tenuta nettamente distinta dalle singole “prestazioni consulenziali” proprie della prestazione di ogni servizio di investimento distinguendo nettamente fra consulenza “in senso proprio”, cioè la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari inserita nell’elencazione dei servizi accessori, e la consulenza “incidentale”, ritenuta potenzialmente insita in ogni attività di intermediazione mobiliare. Infine, la terza fase, dove abbiamo una vera e propria evoluzione ed elevazione della Consulenza a seguito dell Direttiva 2004/39/CE e il conseguente recepimento nel Testo Unico della Finanza. La “consulenza in materia di investimenti” torna ad essere attività riservata, viene nuovamente inclusa tra i servizi e le attività di investimento, per la cui prestazione è pertanto indispensabile ottenere la necessaria autorizzazione. L’art. 19 del d.lgs. n. 164/2007 che recepisce in Italia la direttiva MiFID ha previsto, in via transitoria, che le Sim e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si sono intese autorizzate anche alla prestazione del servizio di consulenza, salvo che – entro il 30 novembre 2007 – abbiano comunichinato all’Autorità competente di non volersi avvalere dell’estensione dell’autorizzazione.

27/02/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Jonathan Figoli