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Attività di consulenza agli investimenti finanziari ed “esenzione” campo IVA .

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Definiamolo subito: il Consulente Indipendente persona fisica e la SIM unicamente autorizzata al servizio di consulenza agli investimenti ai sensi all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera f), devono essere considerati soggetti NON ESENTI IVA.

Come dimostrarlo? Partiamo dalla nota dell’Agenzia delle Entrate che  risulta quanto mai chiara in merito:

“L’Agenzia delle Entrate, con la nota del 15 Luglio 2008 protocollo 954-73508/2008, ha risposto ad un quesito inerente alla consulenza in materia di investimenti finanziari, stabilendo che tale attività, se strettamente collegata e connessa ad un’operazione di negoziazione, rientra tra le attività di intermediazione relative a strumenti finanziari, e quindi è esente da Iva.

A mio avviso non è possibile considerare l’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria alla stregua di una prestazione di mandato, mediazione e/o intermediazione (come sostengono ABI, Assogestioni, Assosim e altri) ma come una prestazione d’opera intellettuale (ex art. 2229 cod.civ.).

Infatti chi eroga il servizio di consulenza in materia di investimenti (sia esso persona fisica o giuridica) di fatto deve essere assimilato ad un professionista di cui all’art. 2229 del cod. civ. in quanto svolge una prestazione che:

– per legge è riservata ai soli soggetti autorizzati;
– tali soggetti devono essere iscritti in appositi Albi o elenchi;
– tali soggetti sono sottoposti a vigilanza da appositi organismi pubblici;

e poi la suddetta prestazione ha carattere intellettuale, personale ed infungibile e comporta in prevalenza l’impiego di intelligenza e cultura, piuttosto che l’uso di eventuale lavoro manuale. Tale prestazione è infine eseguita con discrezionalità ed ha oggetto il mero compimento di una attività indipendentemente dal risultato che sarà raggiunto (obbligazione di mezzi).

Infine,  esiste una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 giugno 2007 importante perchè credo che la risposta dell’Agenzia delle Entrate parte proprio da questo punto.

Nel caso di erogazione ad un medesimo soggetto (privato o azienda non importa) del servizio di consulenza finanziaria (soggetta ad Iva) e di altro servizio ad esempio di intermediazione (esente iva), bisogna individuare quale sia la prestazione principale e quella accessoria perchè a quest’ultima si applica la stessa disciplina tributaria della prima.

Allo stato attuale una Sim abilitata a diversi servizi, tra i quali anche la consulenza, secondo me la farà figurare sempre come prestazione “accessoria” a quella principale (che potrà essere negoziazione, raccolta ordini etcc.) per godere appunto dell’esenzione iva anche sulla parcella di consulenza.

Ma il Consulente Indipendente persona fisica o la Sim con unica abilitazione al servizio di consulenza agli investimenti ai sensi all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera f), possono chiedere l’abilitazione solo all’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria che diventa a questo punto l’attività prevalente e pertanto soggetta ad Iva.

In fede.

Dott. Antonio Mazzone

Socio Fondatore Assofinance  (www.assofinance.eu)
Amministratore Bancadvice.it Sas (
www.bancadvice.it )

21/02/2009 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione