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CONSULENZA FINANZIARIA IN RETE

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Secondo la Consob La consulenza in materia d’investimento può esser esercitata anche via web, tramite l’invio di e-mail o sms, e si qualifica come attività non personalizzata salvo sia specifica per il singolo cliente ed attinente strumenti finanziari. L’autorità di vigilanza chiarisce inoltre, che l’attività di consulenza in materia d’investimenti può essere  esercitata “da una persona fisica o da uno studio associato o da un soggetto collettivo (persona giuridica o società di persone) tramite un Sito Web”.

Via web, infatti, tramite l’utilizzo di e-mail o di sms, è possibile inviare al cliente dei segnali operativi, intendendo con questo termine informazioni su “specifici e ben individuati valori mobiliari e strumenti finanziari, indicando specificatamente il prezzo di acquisto o vendita, stop loss… ed altri report sull’andamento dei mercati ed altri strumenti finanziari attraverso l’utilizzo dell’analisi tecnica”. Oppure, l’attività può consistere “nell’indicare dei portafogli modello di investimento, con indicati pesi delle varie asset class, ma anche specifici valori mobiliari strumenti finanziari”.

Entrambe queste tipologie di attività verrebbero corrisposte dietro la sottoscrizione di un apposito abbonamento e di una password per accedere al sito. Tale servizio è qualificato come non personalizzato, in quanto rivolto ad un “pubblico di risparmiatori indistinto, di cui non si tiene conto delle caratteristiche di adeguatezza dell’operazione consigliata”. Infatti “una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”, mentre “la raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente” (art. 1.5 TUF).
L’autorità di vigilanza  ha, inoltre, precisato che le attività via web possono anche esser considerate “personalizzate”, quando  le raccomandazioni abbiano ad oggetto specifici oggetti finanziari e siano presentate come “adatte per il cliente”, ossia “basate sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso”. In questo caso, allora, come prevede l’art.18 TUF, l’attività di consulenza in materia d’investimento è riservata ad imprese d’investimento, Sgr, banche e persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti (consulenti indipendenti), nonché Sim (società di consulenza finanziaria), nelle modalità previste dalla normativa.
 

16/11/2009 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione