Si tratta di un credito bancario che potremmo definire non monetario perché non dà, di norma, luogo ad esborsi di denaro per le banche, fatto salvo il caso in cui esso non vada a buon fine, trasformandosi, per conseguenza, in un vero e proprio credito per cassa, ossia in un esborso reale.
Giuridicamente, l’accettazione bancaria è un titolo di credito equivalente ad una cambiale-tratta della quale possiede le caratteristiche fondamentali quali l’astrattezza, la letteralità e l’autonomia cartolare. ASTRATTEZZA: ossia sul titolo non compare la causa che ne ha portato all’emissione; LETTERALITA’: ossia "il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata" (art. 1992 cod. civ.); AUTONOMIA: ossia "il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni personali ai precedenti possessori" (art. 1993, ultimo comma, cod. civ.).
Le accettazioni bancarie costituiscono vera e propria “carta finanziaria” poiché le cambiali-tratte in cui esse si identificano vengono create non già al fine di estinguere transazioni commerciali sottostanti, quanto invece per realizzare operazioni di finanziamento. In pratica il titolo, una volta emesso dall’impresa traente e accettato dalla banca trattaria, viene dall’impresa traente ceduto contro un corrispettivo a terzi allo scopo di ottenere un finanziamento diretto a breve termine.
La scadenza della accettazione è generalmente compresa fra i tre ed i dodici mesi. Ad aumentare la negoziabilità delle accettazioni bancarie concorre, inoltre, la necessità che il loro trasferimento avvenga mediante girata piena e l’apposizione della clausola “senza garanzia”, mediante la quale si esclude la possibilità di esercitare azioni di regresso nei confronti dei vari giranti. Il traente (o emittente) si pone contemporaneamente nei confronti della banca nella duplice veste di soggetto affidato e di beneficiario dell’affidamento concesso.
Rispetto ad altri strumenti finanziari, quali le polizze di credito commerciale, le accettazioni bancarie, possono anche essere oggetto di collocamenti privati o pubblici a favore della generalità dei risparmiatori, l’esecuzione dei quali è affidata ad intermediari specializzati (collocamento indiretto).