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Finanza personale

Agenzia delle Entrate: fa chiarezza sull’imposta sui redditi derivanti dalle ETC

Le Exchange Traded Commodity (Etc) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore delle Etc è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. Il prezzo delle Etc è pertanto legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante.

MERCATO ETF PLUS: Le Etc sono negoziate in un segmento del mercato Etfplus, che è il mercato regolamentato telematico di Borsa Italiana in cui sono negoziati anche gli Exchange Traded Fund (Etf). Sul mercato Etfplus sono negoziati strumenti che, pur condividendo i medesimi meccanismi di funzionamento, presentano caratteristiche e peculiarità proprie. Infatti le Etc, pur non essendo fondi, sono negoziate nel medesimo mercato degli Etf per la comunione delle finalità di utilizzo e delle logiche d’investimento.

FUNZIONAMENTO ETC: In pratica le Etc sono titoli senza scadenza emessi da una Special Purpose Vehicle (Spv) a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali di elevatostanding. La gamma di commodity replicata delle Etc è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici. Ciò permette al risparmiatore sia di scommettere sull’andamento positivo di una singola materia prima, sia di diversificare l’investimento attraverso un paniere di commodity.

SEPARATEZZA PATRIMONIALE: Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Etc costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Spv e da quello delle eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori diversi dai portatori delle relative Etc.

ETC E OICR: Nonostante le evidenti similitudini, le Etc non presentano i requisiti per essere considerate Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in quanto a forma giuridica e organi di funzionamento, nonché alle relative disposizioni autorizzatorie e di vigilanza. Ad esse pertanto non si rende applicabile il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Fund (Etf).

TASSAZIONE REDDITI DA ETC: Ciò premesso, ai fini della corretta tassazione dei redditi derivanti dalle Etc, bisogna individuare la natura del reddito prodotto. A tal fine occorre innanzitutto evidenziare che i redditi derivanti dagli strumenti in questione non possono ricadere nella definizione di “redditi di capitale” di cui all’articolo 44 del Tuir in quanto essi non derivano dal mero godimento del capitale investito ossia da un impiego statico di capitale (da intendersi come rapporto – di fatto – assimilabile ad un contratto di mutuo). Tale circostanza esclude che a detti redditi possa applicarsi il regime fiscale degli interessi derivanti da obbligazioni o titoli similari né quello dei cosiddetti “titoli atipici” disciplinati dall’articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983.
Rientrano, perciò, tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, del Tuir, i redditi in oggetto, sempreché percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale. Le Etc costituiscono, infatti, un impiego dinamico in cui il capitale è utilizzato come strumento per il conseguimento del reddito, il quale, inoltre, si presenta di natura aleatoria perché dipende dall’andamento dell’attività sottostante.
Ciò posto, è necessario verificare se le Etc possano essere considerate strumenti finanziari derivati e rientrare nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir. Al riguardo l’articolo 1 del già citato D.Lgs. n. 58 del 1998 (Tuf), come modificato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, prevede che sia considerato “derivato” qualsiasi titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ad azioni, obbligazioni o qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire azioni o obbligazioni, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Peraltro, tale disposizione prevede che, oltre ai contratti di opzione, ai future e agli swap, siano considerati derivati gli altri contratti connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato. Tenuto conto che il termine “derivato” sta a indicare la derivazione del valore dello strumento da un’attività, si ritiene che le Etc possano essere considerate strumenti finanziari derivati che attribuiscono all’investitore il diritto di ricevere a termine le commodity sottostanti, ovvero un pagamento collegato all’andamento delle stesse.
Pertanto, si ritiene che dal punto di vista fiscale le Etc siano riconducibili ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del Tuir, vale a dire ai “rapporti da cui deriva il diritto … di ricevere … a termine uno o più pagamenti collegati a … quotazioni o valori di strumenti finanziari, …di metalli preziosi o di merci”, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.