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All’ordine (titoli di credito)

Particolare categoria di titoli di credito, in cui legittimato ad esercitare il diritto incorporato nel documento è colui che, oltre ad essere il possessore del documento stesso, è stato indicato dall’emittente come ordinatario o primo prenditore, o può dimostrare di essere un prenditore successivo sulla base di una serie continua di girate risultanti del titolo.

In pratica si tratta di titoli di credito intestati ad un titolare; l’intestazione, però, risulta unicamente dal titolo e l’emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnato da girata. Questa non può essere parziale, né sottoposta a condizione.

La condizione apposta alla girata si ha per non iscritta; la girata parziale è, invece, nulla, secondo l’art. 2010 codice civile. La girata si dice «piena» quando è indicato anche il nome del giratario. La girata «in bianco» è costituita dalla sola sottoscrizione del girante senza l’indicazione del giratario, ossia del nuovo creditore (si usa l’indicazione “al portatore”). Il possessore del titolo è legittimato in base ad una serie continua di girate: il nome di ogni girante deve corrispondere al nome del giratario precedente fino a giungere alla prima girata, il cui girante deve essere il prenditore, cioè colui nei confronti del quale l’emittente del titolo si è obbligato.

Chi ha ricevuto però un titolo in base ad una girata in bianco è legittimato in base al semplice possesso del titolo e può trasferirlo ad altri; in pratica, dopo una girata in bianco, il possessore si legittima in base al mero possesso del documento come nei titoli al portatore, sebbene egli possa comunque decidere apporre una nuova girata.

Esempi di titolo all’ordine sono la cambiale e l’assegno circolare. Per quanto attiene la procedura di ammortamento, l’articolo di riferimento è il 2016 del cc: in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore, e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, indicando i requisiti essenziali del titolo.
 
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti, emette il decreto di ammortamento. Colui che fa ricorso deve dunque notificare al debitore il decreto di ammortamento; dopo la notifica il debitore non può liberarsi pagando al un altro portatore del titolo. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento sulla Gazzetta Ufficiale, se non vi sono opposizioni, l’ammortamento diviene definitivo. (vedi anche titoli nominativi e al portatore).