Rappresenta il patrimonio e la ricchezza iniziale di una società in termini di conferimenti da parte dei soci. Il capitale sociale viene definito in sede di costituzione e viene fissato nell’atto costitutivo e nello statuto della società . Va distinto dal patrimonio sociale che varia a seconda che la società consegua utili o perdite È la parte di patrimonio che è indisponibile dalla società a garanzia dei suoi creditori.
La normativa consente ai soci di versare il capitale sociale dovuto in diversi momenti e non subito, all’atto della costituzione della società. In ogni caso, per le società di capitali è obbligatorio versare almeno il 25% del capitale sociale al momento della costituzione della società. I versamenti ancora dovuti sono iscritti a bilancio come credito verso soci. Ciò porta ad una suddivisione del capitale in capitale nominale (o sottoscritto) e capitale versato. Il capitale nominale è proprio il capitale definito nell’atto costitutivo ed è pari al prodotto tra il numero di azioni (quote) sottoscritte dai soci ed il loro valore nominale. Esempio la società “emme” ha un capitale sociale di 300.000 €.
Esso è suddiviso in 60.000 azioni con valore nominale di 5 €. I soci versano 75.000 € e i restanti 225.000 mila sono iscritti a bilancio nell’attivo di Stato patrimoniale come credito verso soci. Il capitale sociale è destinato a restare invariato durante tutta la vita della società, salvo formale modifica da parte dei soci e coincide , all’inizio dell’attività sociale, con il valore del patrimonio. Da quel momento in poi resta un valore numerico astratto. Il capitale sociale può, quindi, subire modifiche durante l’arco della vita societaria (ad esempio, la società può deliberare un aumento di capitale o una riduzione dello stesso); ogni delibera avente ad oggetto una variazione del capitale sociale deve essere approvata dall’assemblea straordinaria dei soci, costituendo una modifica dell’atto costitutivo.
La necessità della delibera da parte dell’assemblea straordinaria è in linea con la funzione del capitale sociale. Infatti, esso costituisce una garanzia per i creditori della società ed è per questo che la legge stabilisce norme che ne tutelano l’integrità (ad esempio, è obbligatorio accantonare a riserva il 5% dell’utile di esercizio fino a quando non raggiunge almeno 1/5 del capitale sociale).