Categorie
Economia e Dintorni Imprese e Pir

D&G, Tomassini: “La Cassazione
cancella dei dubbi erariali”

L’avvocato Antonio Tomassini, esperto in materia tributaria, ha parlato delle accuse di esterovestizione rivolte al noto brand

“La Cassazione, dando ragione a D&G, ha frenato le contestazioni erariali rivolte alle società operanti all’estero e con la testa del gruppo in Italia“. È questo in sintesi il commento dell’esperto avvocato Antonio Tomassini, responsabile del dipartimento tributario italiano e dello European tax disputes team dello studio DLA Piper, nell’intervista rilasciata a ProfessioneFinanza sul discusso tema della disputa giudiziaria tra il Fisco e la nota casa di moda.

Un confronto che la sentenza degli ermellini ha chiuso a dicembre 2018 assolvendo D&G dal reato di esterovestizione. In particolare, la società aveva creato la Gado Sàrl in Lussemburgo concedendole con contratto di licenza il diritto esclusivo di sfruttamento delle royalties della casa madre italiana. Una sede semplicemente esecutiva, che riceveva istruzioni dall’Italia. Ma non per questo ritenuta fittizia dai giudici, come stabilito in precedenza anche dalla Corte di Giustizia europea.

Qual è il suo parere sulla decisione della Cassazione?

“La sentenza della Corte di Cassazione (n. 33234/2018, ndr) dà ragione alla casa di moda Dolce & Gabbana e mette un freno alle contestazioni erariali sulla cd. esterovestizione basate esclusivamente sul fatto che gli impulsi volitivi (la “testa” del gruppo) diretti alla società estera promanino dall’Italia. La Suprema Corte statuisce importanti principi in materia, inserendosi in scia dei suoi precedenti e di quelli della Corte di Giustizia. Non occorre far riferimento a dove sia la “testa” del gruppo per radicare la sede di una società ma all’attività concretamente svolta all’estero, alla libertà di stabilimento e, in particolare, all’assenza di strutture di puro artificio. Dalla sentenza emerge il ruolo guida del concetto di costruzione di puro artificio, che ben si inserisce nell’attuale contesto internazionale. Lo stesso art. 6 della Direttiva ATAD 2016/1164 del 12 luglio 2016, che ha scritto le regole anti-abuso europee prevede l’obbligo per gli Stati di ignorare le costruzioni “non genuine”, ovvero puramente artificiose”.

Come dovrà comportarsi l’Italia in futuro per evitare altre dispute legali “infruttuose”?

“Pro futuro, sul solco della strada già tracciata da altri Stati membri, anche l’Italia dovrà sempre di più far riferimento, a livello giurisprudenziale, dottrinario e di prassi, alle nozioni di matrice comunitaria e internazionale per risolvere questioni quali quelle della localizzazione fittizia di società all’estero, tema peraltro di grande rilievo anche macro-economico, vista la progressiva internazionalizzazione delle imprese italiane”.