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Fisco, il dettaglio commentato del decreto semplificazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 novembre 2014 il Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, facente riferimento a diverse novità in materia di semplificazione fiscale. Il contributo esclusivo dello Studio Dott. Rag. Angelo Sanna ci aiuterà ad approfondire, punto per punto, le principali novità contenute all’interno dello stesso.

730 PRECOMPILATO: entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate invierà ai titolati di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti l’anno precedente.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile entro il 15 aprile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

La dichiarazione precompilata relativa al periodo di imposta precedente può essere accettata o modificata dal contribuente. Essa va presentata unitamente alla relativa documentazione entro il 07 luglio all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica, al sostituto di imposta che presta assistenza fiscale e/o a un caf o a un professionista abilitato.

CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA: i sostituti di imposta dovranno:

– entro il 28 febbraio consegnare al sostituito la “certificazione unica”, la quale è destinata a sostituire il modello CUD;

– entro il 7 marzo trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, con modalità da stabilirsi con provvedimento del Direttore.

– entro il 31 luglio trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 770.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: è stata abrogata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei lavori che proseguono per più periodi imposta ammessi alla detrazione Irpef del 65% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: è stata innalzata ad Euro 100.000,00 la soglia entro cui si fruisce dell’esonero della presentazione della dichiarazione di successione, quando si tratta di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e nell’attivo ereditario non sono compresi immobili e diritti reali immobiliari.

In caso di rimborsi fiscali a favore del de cuius erogati dopo la presentazione della dichiarazione di successione è stato abrogato l’obbligo di produrre una dichiarazione integrativa; l’ufficio liquiderà l’imposta tenendo conto anche di tali importi.

È stata introdotta la possibilità di autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’autenticità:

– degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

– dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal quale risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;

– dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1 e all’art. 16 comma I, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui lettera c) dello stesso articolo;

– degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

– dei documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

Resta la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Le novità riguardanti la dichiarazione di successione decorrono dal 13 dicembre 2014.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI: a partire dal periodo in corso al 31.12.2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Quest’ultimi pertanto non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente, né potranno dedurle dal proprio reddito di lavoro autonomo.

RIMBORSI IVA: a partire dal 13 dicembre 2014 per il rimborso del credito Iva inferiore a 15.000,00 è sufficiente presentare la dichiarazione Iva senza la necessità di prestare idonea garanzia.

COMUNICAZIONI DELL’ESERCIZIO DI OPZIONE: a partire dal periodo di imposta 2015, l’opzione per la trasparenza fiscale e per il consolidato fiscale può essere effettuata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorre dal quale si intende esercitare l’opzione.

L’opzione per il calcolo dell’Irap con le regole disposte per le società di capitali può essere effettuato con la dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale di intende esercitare l’opzione.

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA: il presupposto per l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica è ora costituito da 5 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

La disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo di imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi di imposta (ossia per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente in perdita fiscale per quattro periodi e per uno con reddito imponibile inferiore al minimo.

VIES: a partire dal 13 dicembre 2014, l’iscrizione al VIES, necessaria per l’effettuazione delle operazioni comunitarie, sarà immediata ovvero senza attendere 30 giorni dalla domanda.  Chi non presenta un elenco riepilogativo Intrastat per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio Vies, si presume che abbia cessato l’attività nell’ambito comunitario con conseguente esclusione dall’archivio Vies.

ELENCHI INTRASTAT SERVIZI: in relazione alle prestazioni ricevute e rese da o verso operatori comunitari saranno modificati i modelli Intrastat al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti il numero identificativo Iva della controparte, il valore delle transazioni, il codice identificativo della prestazioni resa o ricevuta e lo Stato di pagamento.

Per l’aggiornamento dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi occorrerà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

DICHIARAZIONE DELLE LETTERE DI INTENTO: a decorrere dal 2015, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale che dovrà prima di tutto trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere di intento. Successivamente consegnare la lettera di intento al proprio fornitore unitamente alla ricevuta di presentazione telematica.

Il fornitore potrà effettuare l’operazione senza l’applicazione dell’Iva solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. Successivamente dovrà riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’approvazione del decreto, che definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni.

OPERAZIONI BLACK LIST:  con decorrenza dal 01.01.2014 occorre comunicare annualmente e in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni intercorse con operatori residenti in paesi Black List. Sono escluse dall’obbligo di comunicazioni le operazioni che complessivamente non superano 10.000 euro, quest’ultimo rappresenta il limite complessivo annuo.

RITENUTE SU AGENTI: a partire dal 13.12.2014, la presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti, circostanza quest’ultima che deve essere oggetto di apposita comunicazione e potrà essere comunicata anche mediante Pec.

SOLIDARIETA’ FISCALE NEGLI APPALTI: è stata abrogata la disposizione che prevedeva la responsabilità solidale dell’appaltatore verso il subappaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Eliminate anche le sanzioni tra i 5mila e 200mila euro in capo al committente che, prima di pagare la fattura all’appaltatore, non controlla i pagamenti delle ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori.

Resta ferma la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ai sensi dell’art. 1676 c.c. e art. 29 D.Lgs. 276/2003 per il periodo di due anni dalla cessazione dell’appalto, per le retribuzioni, contributi e premi dovuti in relazione alla durata dell’appalto.

OMAGGI DI MODICO VALORE:  a decorrere dal 13 dicembre 2014, in relazione alle spese di rappresentanza è stata allineata la disciplina Iva a quella delle imposte sui redditi. La detrazione dell’Iva è ammessa per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

PRIMA CASA: anche in ambito Iva, per individuare gli immobili per i quali usufruire delle agevolazioni “prima casa”, occorre fare riferimento alla classificazione catastale: i benefici spettano per le unità abitative purché non appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9.

Vale, quindi, lo stesso criterio seguito in caso di applicazione dell’imposta di registro.