CON RIFERIMENTO alle c.d polizze assicurative “index linked” di particolare interesse appare una recente pronuncia del Tribunale di Roma (Ordinanza n.7352 del 2011) con la quale un Giudice monocratico capitolino ha stabilito che tali tipi di polizze hanno diritto alla restituzione integrale del capitale minimo garantito, vale a dire del capitale iniziale costituito del premio originariamente versato, e ciò in forza anche della natura giuridica di tali polizze.
SI LEGGE NELL’ORDINANZA in esame che sia dalla proposta di assicurazione presuntivamente sottoscritta dal contraente, sia dalla comunicazione di accettazione della suddetta proposta “non è in alcun punto ravvisabile l’eventuale connotazione finanziaria della suddetta polizza e la qualità del prodotto di investimento.”
IL GIUDICE HA QUINDI RICONDOTTO la polizza index linked nello schema giuridico tipico del “contratto di assicurazione sulla vita”, conformemente al nomen iuris utilizzato dalla stessa compagnia assicurativa che aveva predisposto i moduli contrattuali e, dopo aver ricevuto la somma dal cliente, aveva proceduto a comunicargli espressamente che egli aveva stipulato una vera e propria “polizza di assicurazione sulla vita”.
AL RIGUARDO SCRIVE IL GIUDICE monocratico “la polizza sottoscritta non può che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato, dunque, dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del risparmio, escludendosi, espressamente a carico dell’assicurato-contraente, qualsiasi rischio finanziario”.
IN TALE ORIENTAMENTO e contesto si inserisce a rafforzare quanto precede la statuizione del Giudice laddove scrive: “del tutto pretestuosi appaiono i tentativi della società convenuta di sottrarsi all’adempimento, potendo, come detto l’andamento delle obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers incidere esclusivamente sul rendimento variabile e giammai sulla corresponsione del capitale minimo garantito, pari al capitale iniziale rappresentato dal premio originariamente versato”.
TALE ASSUNTO APPARE a parere di chi scrive pienamente condivisibile e ampiamente meritevole di prossime conferme. A sostegno di tale tesi giova ricordare che l’elemento variabile delle polizza index linked può riguardare unicamente le cedole di interessi percepibili e non anche la corresponsione del capitale investito inizialmente dal cliente. Detto capitale iniziale è infatti da ritenersi comunque ed in ogni caso dovuto alla naturale scadenza.
A RIPROVA DI QUANTO ASSERITO giova ricordare come “in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata” dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza nr. 8271/2008 era già stato ampiamente ribadito il principio di inderogabilità della garanzia assicurativa anche nel caso in cui la polizza sia collegata, come avviene nelle index linked, a strumenti finanziari.