Il recepimento in Italia delle norme della MiFID in materia di consulenza si è realizzato, in primo luogo, attraverso una serie di modifiche al Testo Unico della Finanza.
La consulenza è stata, innanzitutto, inserita nell’elenco dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, che ora prevede che per servizio e attività d’investimento s’intende tra l’altro la “consulenza in materia di investimenti”, quando ha per oggetto strumenti finanziari, così assoggettando il servizio alla riserva di attività prevista dall’art. 18. Il comma 5-septies dello stesso art. 1 definisce la consulenza in materia d’investimenti come la “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”, precisando che la raccomandazione è personalizzata “quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente”, mentre non si considera personalizzata “se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.
L’art. 18 ammette in primo luogo ad esercitare il servizio di consulenza in materia di investimento, oltre alle imprese di investimento (e quindi, in forza della definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. h), le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie) e alle banche, le società di gestione del risparmio (art. 18, comma 2).
Tuttavia, la norma più significativa sotto il profilo della consulenza finanziaria indipendente è l’art. 18-bis che prevede che “la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.
A questo scopo l’art. 18, comma 2 istituisce l’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni che dovranno essere emanate dalla Consob, dovrà provvedere un organismo formato da rappresentanti nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d’Italia e la Consob
Tale organismo, ordinato come associazione dell’art. 18-bis, comma 3, è dotato di personalità giuridica, ha autonomia organizzativa e statutaria, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Alla Consob viene attribuito il potere di richiedere all’organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, quello di effettuare ispezioni, di richiedere l’esibizione nei documenti,e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’organismo. In caso di inerzia o malfunzionamento dell’organismo la Consob può inoltre proporne lo scioglimento al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Alla Consob viene infine riconosciuto un ampio potere regolamentare, relativo a) alla formazione dell’albo e alle relative forme di pubblicità; b) all’iscrizione all’albo e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione; c) alle cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina a cui sottoposti i soggetti abilitati; e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari; f) all’attività dell’organismo; con riferimento specifico ai compiti di vigilanza ad esso attribuiti; g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
Quanto alle funzioni, in primo luogo, l’organismo è chiamato a vigilare sul rispetto delle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati, sulle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari, e infine, sulle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
Nei casi di violazione delle regole di condotta, l’organismo potrà deliberare, in relazione alla gravità dell’inflazione e in conformità alle disposizioni regolamentari emanate in materia dalla Consob, la sospensione dall’Albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. Contro tali decisioni, è ammesso il ricorso alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con il regolamento; la decisione della Consob potrà essere a sua volta impugnata da parte dell’interessato innanzi alla Corte d’Appello, secondo le regole procedurali fissate nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 195 del TUF.