ll Senato accetta la modifica proposta dal relatore al testo dell’emendamento 2.0.8, volto a porre rimedio ad un errore commesso dal precedente Governo nel recepire la direttiva europea MiFID e a garantire alle società di consulenza finanziaria la possibilità di continuare a svolgere la loro attività”
L’emendamento approvato dal Senato introduce, dopo l’articolo 18-bis l’articolo 18-ter sulle società di consulenza finanziaria che prevede che “a decorrere dal 1° ottobre 2009 la riserva di attività di cui all’articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsablità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti”.
L’emendamento approvato dal Senato prevede inoltre che “Il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza” e l’istituzione nel nascituro albo dei consulenti finanziari di una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria.