Fra le spese che un promotore finanziario può dedurre nello svolgimento della sua attività, quelle sostenute per l’acquisto dell’abbigliamento sono sicuramente fra le più dibattute.
Al riguardo troviamo due correnti di pensiero nettamente opposte.
La prima ritiene che siano indeducibili in assoluto, non ravvisando alcuna inerenza di tali spese con i ricavi prodotti dal promotore, e non rientrando neanche in spese di rappresentanza ex art. 108 del Testo Unico dell’Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) in quanto sostenute per migliorare l’immagine personale del promotore e non dell’impresa. Ma d’altra parte il promotore finanziario non si identifica con la sua stessa impresa?
Altra motivazione addotta è che se si dovesse ravvisare la deducibilità di tali spese per i promotori finanziari e più in generale per gli agenti di commercio, tanto più, per analogia, queste dovrebbero risultare deducibili per un ampia categoria di professionisti quali dottori commercialisti, avvocati, medici, notai ed altri che indubbiamente lavorano molto sulla propria immagine. È vero che l’abito non fa il monaco ma ci sono alcuni status simbols, che se anche non ci aiutano a quantificare la preparazione del nostro interlocutore, ci “rassicurano” sul grado di affermazione professionale dello stesso. Non dimentichiamo però che i professionisti sopra elencati producono reddito da lavoro autonomo, mentre gli agenti di commercio e i promotori finanziari producono redditi d’impresa, categorie ben distinte dal punto di vista fiscale e civilistico.
La seconda corrente di pensiero da uno spiraglio di apertura prevedendo la deducibilità delle spese sostenute per il vestiario.
Per analizzare questa teoria dobbiamo necessariamente partire dal D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) nel quale nessuno articolo dedicato alla determinazione del reddito d’impresa (artt.55-66) affronta chiaramente l’argomento, dunque dobbiamo procedere per interpretazione del combinato disposto di più norme. Un principio generale da tener presente nella determinazione della deducibilità di una spesa è l’”inerenza” della stessa all’attività svolta nel suo complesso come ribadito da alcune circolari e risoluzioni ministeriali. La Circolare ministeriale n. 30 del 7 Luglio 1983 osserva che “…in via preliminare tutti i costi e gli oneri sono deducibili se e in quanto provvisti dei requisiti della certezza, della competenza e dell’inerenza..” precisando che “Contrariamente alla legislazione pre-riforma, secondo la quale la spesa, per essere ammessa in deduzione, doveva presentarsi nella sua individualita` come condizione non generica, ma specifica, perchè il reddito si producesse, attualmente il concetto d’inerenza non e` piu` legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attivita` della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all’attivita` dell’impresa e riferentesi ad attivita` ed operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa”. La Risoluzione Ministeriale n. 9/1603 del 12 febbraio 1985 ribadisce, in riferimento alla predetta circolare, come in riferimento all’inerenza, “…si rendono deducibili anche i costi e oneri sostenuti in proiezione futura, come le spese promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare ricavi in successione di tempo…”, infine anche la Risoluzione Ministeriale n. 158/E del 28 ottobre 1998 ribadisce chiaramente l’ampia prospettiva dell’Amministrazione Finanziaria nell’individuare i costi inerenti all’attività svolta.
Arrivati a questo punto possiamo effettivamente chiederci se possiamo essere davvero sicuri che non ci sia inerenza fra le spese sostenute per l’abbigliamento e l’attività svolta dal promotore finanziario.
Molti studi di psicologia nella ricerca di mercato condotti in America hanno dimostrato che un’agente o un promotore che si è presentato per la prima volta da probabili clienti con abbigliamento e stile consono all’occasione ha ricevuto su un campione di 10 visite ben 3 contratti conclusi, 4 contatti positivi per contratti futuri e 3 non interessati, d’altra parte è innegabile che in alcune attività l’immagine conti dunque bisognerebbe auspicare che anche in Italia le associazioni di categoria si impegnino a condurre studi simili che se non giustificano del tutto l’inerenza di tali spese all’attività sicuramente ne avvalorano l’ipotesi.
Naturalmente il costo sostenuto per l’acquisto degli abiti deve essere congruo e coerente con l’attività svolta in generale dal promotore, in ogni caso potrebbe accadere che la deducibilità di tali spese porti ad un contenzioso con l’amministrazione finanziaria, visto che quest’ultima alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 9497 dell’11 aprile 2008 afferma che “tra i poteri dell’amministrazione finanziaria, ai fini dell’imposizione sul reddito, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 9 o di norme particolari, quale quella contenuta nell’articolo 75, comma 5, dello stesso D.P.R., rientra la valutazione della congruita’ dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarita’ nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio dell’impresa, con negazione della deducibilita’, totale o parziale, di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato. Gli uffici finanziari non sono, pertanto, vincolati ai valori o corrispettivi indicati in delibere sociali o contratti. In materia di imposizione del reddito d’impresa una consolidata giurisprudenza della Corte ha più in generale, riconosciuto il potere dell’amministrazione finanziaria di rettificare componenti negativi del reddito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d), anche in presenza di una contabilita’ regolarmente tenuta” (Corte di cassazione 30 luglio 2007, n. 11240).
Per cui indubbiamente può accadere che situazioni simili siano giudicate diversamente, ma allo stesso tempo starà anche alla abilità vostra o di chi vi rappresenterà in giudizio dimostrare la correttezza del vostro operato. Indubbiamente se mai si creeranno precedenti mai si potrà ottenere il cambiamento di tendenza.
Caso ben diverso, a parere di chi scrive, si ha quando contrattualmente sia previsto che il promotore finanziario nello svolgimento della sua attività debba indossare un determinato abbigliamento, se questo non viene fornito dal mandante, ma deve essere acquistato dal promotore, il costo dei vestiti, purchè conformi alle direttive ricevute per lo svolgimento dell’attività, rappresenta un costo deducibile dal reddito a tutti gli effetti rappresentando una condizione di adempimento contrattuale.
Galli Rossella