Nella puntata di Good Morning Finance andata in onda oggi 31 Marzo, durante la quale si è approfondito il tema del D.L n. 18 emanato pochi giorni fa dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, abbiamo avuto il piacere di invitare tra i nostri ospiti Milvia Sanna, Dottore Commercialista e revisore contabile, che ha fornito un approfondimento sulle misure del decreto ritenute di maggior utilità.
Gli aspetti principali
Il Decreto consta di cinque aspetti principali: 1. Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 2. Sostegno all’occupazione e ai lavoratori; 3. Iniezione di liquidità nel sistema del credito; 4. Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi; 5. Misure di sostegno per specifici settori economici.
Alcune misure del decreto
Di seguito, una breve spiegazione della Dottoressa Sanna, sulle misure ritenute di maggior utilità:
1. Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 Marzo
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 Marzo 2020, sono rinviati. In particolar modo alla data del 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori ai 2 milioni di Euro e al 31 maggio per gli altri contribuenti. Infine tutti gli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (quali a titolo esemplificati contributi previdenziali e assistenziali), scaduti il 16 marzo sono prorogati al 20 Marzo.
Per il saldo IVA 2019, che si poteva pagare entro il 20 Marzo, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione (ricavi o compensi superiori a 2 milioni di Euro nel 2019) possono eseguire il pagamento entro il 30.06.2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione successiva al 16 Marzo. E’ possibile posticipare il pagamento al 30.07.2020, maggiorando le somme (iva più aumento dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%. Ad esempio chi decide di spostare il saldo IVA 2019 di importo pari a 20.000 Euro, tenuto conto della maggiorazione fino al 30 Giugno, verserà in più 320 Euro, a luglio 401,28 Euro in più.
2. Sospensione dei versamenti
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo di imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di Euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’IVA, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. E’ comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
3. Sospensione degli altri adempimenti fiscali
Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relativa all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30.06.2020. Si ricorda tuttavia, che con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo D.L. 9/2020, ragion per cui, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31.03.2020.
La dichiarazione IVA in scadenza il 30 aprile si potrà presentare entro il 30 giugno 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale fra le parti.
4. Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive dilettantistiche, soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie bar e pub.
5. Sospensione dei carichi affidati all’agente di riscossione
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
- avvisi accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati in un un’unica soluzione entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020 la rata della Rottamazione ter scaduta il 28.02.2020 e la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31.03.
6. Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 (ritenuta a titolo di acconto sui redditi persone fisiche) e 25 bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) D.P.R. 600/1973, a fronte di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 maggio dal percettore. E’ tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.
7. Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
8. Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
E’ stata riconosciuta una indennità una tatum, per il solo mese di marzo, pari a Euro 600,00, ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Ad una prima lettura della disposizione in esame parrebbero esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del lavoro).
E’ stato tuttavia istituito un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di Euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 Euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini.
9. Sospensione udienze e differimento dei termini (art. 80)
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
10. Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita iva
E’ riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’ISEE.
11. Premio per il lavoro svolto presso la sede
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 Euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 Euro che non possono beneficiare del c.d. smart working, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto di imposta e non concorre alla formazione del reddito.
12. Differimento termini approvazione bilancio
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 – comma 4 – Cod. Civ.
13. Congedo genitori lavoratori
In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni.
Genitori lavoratori dipendenti
Coloro che sono lavoratori dipendenti gli verrà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente, ovvero senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori erogati al lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Maternità facoltativa
Il congedo parentale è riconosciuto per ogni figlio minore con handicap in situazione di gravità. Fruito dai genitori durante tale periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.
Genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata
Viene riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
Genitori lavoratori autonomi
A coloro che sono iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Entrambi i genitori
Il congedo è fruibile da entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che all’interno del nucleo familiare non risulti uno dei genitori beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o che altro genitore sia disoccupato o non lavoratore.
Figli con disabilità
Il limite di età di 12 anni del bambino, per il congedo, non viene applicato in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età tra i 12 e i 16 anni
A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso ai genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tutte le precedenti disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Qualora dovesse esser superato del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.
16. Bonus baby-sitter
In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 Euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017.
Il bonus baby-sitter è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.
17. Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili
In questa misura viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex legge per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020.
18. Sorveglianza sanitaria attiva
Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020), è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto.
19. Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)
A partire dal 17 Marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020.
Sino alla data del 16 Maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).