Vediamo insieme in questo articolo che cosa dice l’articolo 12 (regole di comportamento) del regolamento dei consulenti finanziari.
Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi, in particolare:
a) forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché il cliente o potenziale cliente possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento informate;
b) acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali ed al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;
c) valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;
d) istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;
e) agiscono nell’interesse dei clienti e si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti ogni volta in cui le misure organizzative adottate per la gestione dei conflitti di interesse con i clienti ovvero tra i clienti non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti stessi sia evitato;
f) osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.
Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari non possono versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.
I consulenti finanziari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall’articolo 3 ed in ogni altro caso in cui l’ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E’ comunque vietato l’uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.
In particolare Il secondo comma della disposizione stabilisce, inoltre, riprendendo la previsione contenuta nella bozza del regolamento del Ministero dell’Economia e della Finanze in materia di requisiti di indipendenza, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, TUF, il divieto assoluto per i consulenti di percepire ovvero di fornire, nello svolgimento dell’attività di consulenza, compensi o benefici da o a favore di soggetti diversi dal cliente nei cui confronti sia prestato il servizio. Tale previsione, più rigorosa di quella dettata in tema di incentivi per i soggetti abilitati dall’art. 52 del RI, si aggiunge ai requisiti di indipendenza e alle cause di incompatibilità previsti da altre norme di rango secondario e si giustifica alla luce della posizione di assoluta neutralità che deve caratterizzare, a pena di radiazione dall’albo, la figura del consulente finanziario.
Si è ritenuto, infine, di porre a carico del consulente un obbligo di riservatezza di contenuto equivalente a quello disposto con riferimento ai promotori finanziari, precludendo così l’eventuale indebito utilizzo, per finalità estranee all’attuazione del rapporto con il cliente, delle informazioni acquisite dal consulente nell’esercizio della propria attività.