Quali sono le principali differenze tra Sicav e i fondi comuni. Il trattamento fiscale cui sono sottoposte le Sicav.
LA DEFINIZIONE – Le SICAV sono strumenti che nascono all’inizio degli anni ’70 in paesi come la Francia e soprattutto il Lussemburgo, mentre in Italia vengono formalmente introdotte nell’ordinamento solo all’inizio degli anni ’90, precisamente con il D. Lgs. N. 84/1992.
Il termine S.I.C.A.V. è un acronimo che sta per Società d’Investimento a Capitale Variabile e, così come stabilito dall’art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Tuf – Testo unico della finanza) è classificata tra gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio: queste società hanno come unico oggetto quello di investire i capitali raccolti mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni, il cui valore è dato dal patrimonio netto diviso per il loro numero; inoltre, data la loro particolare natura (che li rende identici nel funzionamento ai fondi comuni di investimento, l’altra categoria appartenente all’insieme degli OICR) sono le uniche società di capitali nei quali agli azionisti è consentito entrare o uscire in qualsiasi momento (da qui la terminologia usata di capitale variabile): questo implica che il capitale sociale non è un valore nominale che esiste solo sulla carta, ma è pari al patrimonio netto della sicav stessa.
In quanto Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) sono sottoposte a vigilanza da parte della Banca d’Italia e da parte della Consob. La Banca d’Italia inoltre, è anche l’autorità di vigilanza che rilascia l’autorizzazione per la costituzione della Sicav, dopo aver sentito il parere della Consob; il capitale minimo per la costituzione di una sicav è pari ad un milione di Euro.
A differenza di quanto accade con i fondi comuni di investimento, dove i sottoscrittori acquistano delle “quote” del fondo e acquisiscono in questa maniera lo status di partecipanti, nelle Sicav i sottoscrittori comprano delle azioni, diventando così dei veri e propri azionisti. In questo modo, gli azionisti (sottoscrittori) delle sicav ogni anno possono intervenire all’assemblea degli azionisti e, proporzionalmente al numero di azioni che ognuno possiede, influire sulle scelte di gestione della Sicav stessa.
CARATTERISTICHE- Essere azionisti di una Sicav, non implica necessariamente avere effettutato un investimento dei propri risparmi in titoli azionari: il patrimonio netto della sicav infatti è determinato dal valore complessivo degli strumenti finanziari nei quali il “gestore” ha investito il capitale raccolto presso gli azionisti-sottoscrittori: questi strumenti finanziari possono essere anche di natura obbligazionaria (si parlerà in questo caso di comparto obbligazionario) o anche di natura monetaria (pronti contro termine, obbligazioni con duration inferiore o uguale a 6 mesi, ecc..); in questi casi, l’essere azionisti di un comparto di una sicav che investe in strumenti di natura monetaria, implica investire i propri risparmi con un profilo di rischio pari a coloro che sottoscrivono fondi di liquidità, piuttosto che BOT o piuttosto ancora che pronti contro termine.
Altro elemento presente nelle sicav è il fatto che spesso, un comparto di una sicav può avere diverse “classi” di azioni: ogni classe si distingue per un diverso profilo commissionale, ad esempio una classe di azioni potrebbe prevedere la presenza di commissioni di entrata e/o uscita (le c.d. entry e/o exit fee) e una minore commissione di gestione (le c.d. management fee), mentre un’altra classe di azioni potrebbe prevedere l’assenza di costi d’entrata e/o di uscita (in questo caso questa tipologia viene spesso chiamata no-load) ma una costo di gestione superiore rispetto a quello della classe che prevede l’applicazione di commissioni di entrata e/o di uscita; molte sicav poi, creano spesso classi di azioni riservate agli investitori istituzionali (banche, compagnie di assicurazione, fondi pensione, ecc..), con profili commissionali specifici solo per quella categoria di investitori.
La maggior parte delle Sicav commercializzate in Italia sono di diritto estero con le sedi prevalentemente in Lussemburgo o in Irlanda, laddove le legislazioni vigenti consentono un più agevole e snello iter costitutivo. Questa caratterizzazione di strumento armonizzato (per i fondi non armonizzati il discorso è leggermente diverso) non di diritto italiano, conferisce alle sicav un’importante caratteristica: il valore dell’azione pubblicato giornalmente (o più di rado settimanalmente), quello che in termine tecnico-finanziario viene chiamato N.A.V. (Net Asset Value), è al lordo dell’imposta fiscale sul capital gain, pari al 12,50%.
Questo costituisce un importante vantaggio competitivo rispetto invece agli analoghi fondi comuni di diritto italiano:
i) innanzitutto perché se non si tiene conto di questo elemento quando si fanno dei confronti tra le performance di una sicav e quelle di un fondo comune appartenente alla stessa categoria, in caso di rendimenti positivi, le performance delle sicav appaiono migliori poiché sono al lordo dell’imposizione fiscale;
ii) in secondo luogo perché questo meccanismo dà un vantaggio agli azionisti di una sicav rispetto ai partecipanti ad un fondo comune: infatti le ritenute derivanti dai guadagni che dovranno essere versate all’erario nel momento in cui il sottoscrittore richiede il rimborso delle proprie azioni (qualora vi sia una plusvalenza naturalmente) possono essere reinvestite procurando un ulteriore guadagno; i fondi comuni di diritto italiano invece accantonano immediatamente (per poi versare successivamente all’erario) le ritenute sulle plusvalenze realizzate. Ai fondi comuni di diritto italiano si applica cioè il principio della tassazione “per competenza” per cui vengono tassate in ogni caso le plusvalenze maturate, anche se non ancora effettivamente incassate; ai fondi di diritto estero, viene invece applicato il principio della tassazione “per cassa” ovvero solo al momento dell’effettivo realizzo della plusvalenza.
LA FISCALITA’ – Sempre a proposito della parte fiscale inerente le Sicav, queste sono sottoposte – in Italia – ad un regime fiscale alquanto anomalo.
Prima di vedere nel dettaglio di cosa si tratta, è bene però fare una premessa: il fisco italiano, per quanto concerne i contribuenti che decidono di adottare il regime fiscale amministrato, distingue i redditi generati dagli investimenti finanziari in 2 categorie. Queste 2 categorie sono i redditi diversi e i redditi di capitale; i primi sono tipicamente le plusvalenze derivanti dalla compravendita di titoli, mentre invece i secondi sono le cedole riscosse dall’investimento in obbligazioni, i dividendi pagati dai titoli azionari, i disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari,… Le minusvalenze da capital gain sono quindi considerate redditi diversi e restano a disposizione per compensare le eventuali plusvalenze – derivanti ad esempio dall’investimento in singoli titoli azionari – per i successivi quattro anni; i redditi di capitale invece, sono tassati sempre e comunque.
Dunque, nel caso delle sicav di diritto estero, le plusvalenze sono considerate dal fisco italiano come redditi da capitale (e come tali sempre soggetti alla trattenuta del 12,50% al momento del realizzo della plusvalenza), mentre le minusvalenze maturate dall’investimento in una sicav sono considerati redditi diversi: queste ultime quindi possono essere utilizzate ad esempio per compensare eventuali plusvalenze maturate nell’investimento in singoli titoli, ma non per quelle maturate dall’investimento in altri comparti della sicav.
Restiamo quindi in attesa di una riforma della tassazione degli strumenti finanziari che vada ad incidere anche su queste anomalie eliminandole e che renda più omogeneo il trattamento dei fondi di diritto italiano con quelli di diritto estero.