L’offerta fuori sede viene ritenuta, non più come autonoma attività, ma una particolare modalità di svolgimento dei servizi di investimento ovvero come un particolare schema operativo di svolgimento dei singoli servizi e in particolare del collocamento. L’offerta fuori sede può essere inserita nella più vasta categoria della tutela del consumatore, ossia del contraente debole, meritevole di particolare attenzione. Infatti, preoccupazione principale del legislatore nel disciplinare le norme del Testo Unico della Finanza e dei suoi regolamenti attuativi è stata proprio quella di voler tutelare il “potenziale” investitore, il quale potrebbe trovarsi “impreparato”, sia nei locali “commerciali” del proponente sia direttamente in “casa” dalle proposte del promotore finanziario. Bisogna altresì ricordare che l’offerta fuori sede non rientra tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui la direttiva ISD 93/22/CEE; questo significa che anche ai promotori finanziari si applica la disciplina vigente nello Stato comunitario ospitante. Inoltre tale disciplina è applicabile non solo agli intermediari domestici ma anche a quelli stranieri che utilizzano tale modalità operativa in Italia. Un aspetto di fondamentale importanza che caratterizza l’offerta fuori sede è rappresentata dal cosiddetto “diritto di ripensamento” del cliente/risparmiatore. Quest’ultimo, infatti, in base all’articolo 30 del TUF, commi 6,7,8 ha diritto di recesso dal contratto sottoscritto che causa la nullità dello stesso. Nell’offerta fuori sede l’iniziativa di contattare il risparmiatore viene presa dal soggetto abilitato tramite il promotore finanziario, con l’intento di promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi d’investimento. Il legislatore ha voluto offrire, con norme ben regolamentate, maggiori garanzie e tutele per gli investitori che vengono contattati e raggiunti a domicilio dai promotori finanziari, piuttosto che per gli investitori che di loro iniziativa si recano in una “filiale” della banca per effettuare investimenti.
Ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico della Finanza : Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. Oggetto dell’offerta fuori sede possono anche essere i prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento, e in particolare, doversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione. Per promozione si intende quell’attività volta ad esortare la conclusione di un contratto avente per oggetto prodotti o servizi finanziari tramite un contatto qualificato. Il collocamento si differenzia dalla promozione perché esso ha un qualcosa in più, ossia rappresentato dalla stipula da parte dell’investitore di uno contratto . Così ad esempio, l’illustrazione ad un cliente delle caratteristiche di un determinato servizio, anche se non è seguita immediatamente dalla stipula del contratto, integra senza dubbio gli estremi di un’attività promozionale, e quindi si parla di offerta fuori sede. L’offerta fuori sede risulta essere una modalità esplicativa della promozione e collocamento, contraddistinguendosi per il solo fatto di essere svolto in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze.
Inoltre il comma , del articolo 30 del TUF, rende applicabile la disciplina dell’offerta fuori sede “anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziarie limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali. Infatti agli investitori definiti “professionali” ( Sim, società di gestione del risparmio, banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, agenti di cambio, imprese di investimento e banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia Sicav, fondi pensione, compagnie di assicurazioni, promotori finanziari…) non vengono estese le garanzie e le tutele previste per l’offerta fuori sede poiché si ritiene abbiano le competenze e la professionalità per poter effettuare decisioni di carattere finanziario. Per l’offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari . Inoltre secondo l’articolo 30, comma 6, del TUF, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. Il diritto di recesso non trova applicazione né alle offerte pubblica di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto, né alle operazioni c.d di switch, ossia di conversione tra fondi comuni o comparti di Sicav. La ragione è da ricondursi alla necessità di evitare comportamenti opportunistici e speculatori degli investitori, i quali potrebbero essere indotti a esercitare il recesso per il fatto che la quotazione del titolo acquistato o sottoscritto risulti essere sceso rispetto al momento di acquisto o di sottoscrizione. Inoltre le operazioni di switch, in quanto esercizio di una facoltà prevista fin dall’origine non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto, ecco la ragione per cui l’investitore non ha il diritto di recesso. Diversamente nell’offerta a distanza di servizi finanziari, per quanto attiene invece al diritto di recesso la nuova normativa (D.lgs. n.190 del 19.08.2005) ha infatti previsto l’innalzamento del termine per recedere dal contratto da “sette giorni”, originariamente previsti dalla direttiva sulle vendite a distanza, a “quattordici giorni di calendario” (art. 11, comma 1 d. lgs. n. 190/2005). In caso di contratto avente ad oggetto assicurazioni sulla vita o schemi pensionistici individuali il termine per recedere passa poi a trenta giorni di calendario (art. 6 della direttiva 2002/65/CE ed art. 11, comma 2 del d. Lgs. 190/2005 ). Il consumatore potrà recedere dal contratto senza alcuna penale e senza la necessità di addurre motivi giustificativi. Il termine (normalmente di 14 giorni) entro il quale il consumatore ha diritto di esercitare il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso di assicurazioni sulla vita, per le quali il termine (di 30 giorni) comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore viene comunicato che il contratto è stato concluso. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata solo : 1. dai soggetti autorizzati al servizio di collocamento di strumenti finanziari 2. dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. Anche l’articolo 78 della nuova delibera Consob 16190 stabilisce che nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall’articolo 30 del Testo Unico, le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, le SICAV e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei promotori finanziari. Punto fondamentale dell’offerta fuori sede è rappresentata dal fatto che il soggetto abilitato sia in possesso dell’autorizzazione del servizio di collocamento. Anche se le SGR e le Sicav rappresentano eccezione, ossia le Sicav possono collocare fuori sede solo azioni di propria emissione mentre le SGR possono collocare fuori sede quote di fondi sia propri sia di altrui istituzione nonché le azioni di SICAV che hanno delegato alla SGR la gestione del proprio patrimonio. L’offerta fuori sede di servizi di investimento è consentita agli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi stessi anche senza l’autorizzazione al servizio di collocamento se si tratta di propri servizi di investimento. In ultima analisi, ma per questo non di minore importanza, con l’introduzione della Mifid, è stata abolita la norma che in caso di un servizio a distanza con una “comunicazione indivualizzata e un’interazione immediata con l’investitore” imponeva di far ricorso ai promotori finanziari.