Il Comitato Esecutivo dell’ABI riunitosi oggi ha approvato la bozza di accordo tra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per la prima casa stipulati prima del 1° gennaio 2007. “L’iniziativa – ha dichiarato Faissola (presidente dell’ABI) – viene incontro a quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo dopo i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Bce dalla fine del 2005. Le banche già dal 2007 hanno avviato un’attività molto consistente di rinegoziazione dei mutui. Con questo intervento
innovativo sarà possibile estendere ad una più ampia platea di famiglie l’opportunità di ricorrere
alla rinegoziazione con un’unica procedura, semplice e trasparente. La Convenzione è la prima conferma – ha concluso Faissola – dell’impegno fattivo che abbiamo annunciato al Governo per contribuire alla ripresa del Paese e della sua economia”.
La Convenzione potrebbe riguardare circa 1.250.000 famiglie. Considerando un mutuo ventennale di 80.000 euro, il minor esborso previsto ammonterebbe a circa 850 euro su base annua.
La Convenzione individua le modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, stipulati prima del 1° gennaio 2007, che consentiranno di ridurre e stabilizzare l’importo delle rate da corrispondere fino alla data di originaria scadenza del prestito. La Convenzione sarà stipulata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’ABI entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge varato oggi dal Governo.
Ecco i punti principali della Convenzione:
– La rinegoziazione comporta la riduzione dell’importo delle rate del mutuo a cominciare da
quelle che andranno a scadere dopo 90 giorni decorrenti dalla data della rinegoziazione. La nuova
rata sarà calcolata applicando all’importo originario del mutuo il tasso di interesse contrattuale medio del 2006.
– La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente
previsto e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso IRS a dieci anni, riferito alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 (dunque tasso fisso).
– Non ci sarà bisogno di ulteriori garanzie da parte del cliente oltre quelle già previste per il mutuo oggetto di rinegoziazione.
Per chi accede alla rinegoziazione, dunque:
– il mutuo diventa a rata fissa;
– l’importo della rata (fissa) è quello pagato in media nel 2006;
– la durata resta inizialmente invariata e il suo eventuale allungamento dipenderà all’andamento
dei tassi di interesse. Durante la vita del mutuo il cliente si troverà quindi in una delle seguenti condizioni:
– se nel tempo che va dal momento della rinegoziazione alla scadenza i tassi di interesse sono
mediamente saliti o non sufficientemente diminuiti, la durata del mutuo verrà automaticamente estesa – sempre con la medesima rata fissa – per il periodo sufficiente a rimborsare l’eventuale finanziamento accessorio;
– se durante la vita del mutuo così rinegoziato i tassi di interesse scendono in misura superiore al
beneficio già acquisito con il passaggio alla rata fissa, il beneficio legato al nuovo tasso verrà
riconosciuto attraverso il ritorno ad una inferiore rata variabile come prevista dal mutuo originario.