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Nuovo Regolamento: quali novità?

Cerchiamo di individuare insieme i punti più critici e di particolare novità che emergono leggendo il documento di consultazione sul Regolamento di attuazione dell’articolo 18-bis, d.lgs n° 58/98 in materia di consulenti finanziari:

Art. 4 Vigilanza della Consob nei confronti dell’Organismo
viene citato il costituendo Organismo definendone i poteri di vigilanza nei confronti degli iscritti all’albo. Tali poteri, più ampi di quelli riconosciuti all’Organismo dei promotori finanziari dall’art. 103 del RI, in ragione delle più ampie competenze attribuite dalla legge all’Organismo dei consulenti finanziari, si concretizzano nella possibilità di chiedere ai medesimi consulenti, anche in via periodica, la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, di disporre l’audizione personale degli stessi e di effettuare controlli nel luogo di conservazione della documentazione.

Art. 6 Albo dei consulenti finanziari
per motivi di protezione della privacy degli iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari, si prevede, alla lett. c), che nell’albo si indichi non la residenza ma il domicilio del consulente finanziario, che corrisponderà normalmente al luogo dove egli svolge la propria attività.

Art. 8 Requisiti per l’iscrizione
1. Per conseguire l’iscrizione all’albo è necessario:
a) essere muniti del titolo di studio prescritto dal (emanando) regolamento ministeriale ;
b) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale;
c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;
d) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale;
e) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale.
2. Con la richiesta di iscrizione all’albo l’interessato comunica all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa prevista dal regolamento ministeriale polizza assicurativa che verrà prevista dal regolamento ministeriale.

Art. 9 Prova valutativa
La prova valutativa è indetta ed organizzata dall’Organismo, con cadenza almeno annuale, secondo le modalità da questo stabilite.
la competenza dell’Organismo a stabilire le materie sulle quali deve vertere l’esame.

Art. 11 Cancellazione dall’albo
I consulenti finanziari cancellati dall’albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della delibera di radiazione.

Art. 12 Regole generali di comportamento
Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari non possono versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.
Questo, riprendendo la previsione contenuta nella bozza del regolamento del Ministero dell’Economia e della Finanze in materia di requisiti di indipendenza, previsto dall’art. 18-bis, comma 1, TUF, pone il divieto assoluto per i consulenti di percepire ovvero di fornire, nello svolgimento dell’attività di consulenza, compensi o benefici da o a favore di soggetti diversi dal cliente nei cui confronti sia prestato il servizio. Tale previsione, più rigorosa di quella dettata in tema di incentivi per i soggetti abilitati dall’art. 52 del RI, si aggiunge ai requisiti di indipendenza e alle cause di incompatibilità previsti da altre norme di rango secondario e si giustifica alla luce della posizione di assoluta neutralità che deve caratterizzare, a pena di radiazione dall’albo, la figura del consulente finanziario.

Art 13 Incompatibilità
1. L’attività di consulente finanziario è incompatibile:
a) con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;
b) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
c) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; ovvero con Agenti di assicurazione, produttori diretti e collaboratori di altri intermediari assicurativi, ma non con il Mediatore di assicurazione o Broker!
d) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 14 Aggiornamento professionale
1. I consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti.
2. I consulenti finanziari partecipano annualmente a corsi di formazione di durata non inferiore a 30 ore, tenuti da soggetti formatori con qualificata esperienza nel settore della formazione finanziaria e muniti di certificazione di qualità. I consulenti finanziari devono trasmettere tempestivamente all’Organismo, per i controlli di competenza, copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione
I consulenti finanziari debbono prendere parte annualmente a corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati dotati di apposite certificazioni di qualità. Al fine di rendere effettivo l’adempimento del dovere di aggiornamento si stabilisce che la durata dei corsi di formazione, nell’arco di un anno, non possa essere inferiore a 30 ore e che i corsi si concludano con il rilascio di un attestato di partecipazione che, a cura dei consulenti, dovrà essere trasmesso all’Organismo per l’assolvimento dei controlli competenza.
La disposizione in esame sostanzialmente ricalca quanto previsto dall’art. 38 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 in materia di obblighi di aggiornamento professionale da parte degli intermediari assicurativi persone fisiche iscritti nel registro e degli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario.

Art. 15 Regole di presentazione
Il consulente finanziario fornisce al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, in una forma dal medesimo comprensibile, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Lo informa, inoltre su:
d) il corrispettivo totale dovuto dal cliente in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, comprese tutte le competenze, gli oneri e le spese, o se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base di calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;
e) le modalità di pagamento del corrispettivo;
f) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario, con l’indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione.
Al cliente debbono essere fornite informazioni con riferimento:
a) alle attività prestate nell’ambito del servizio di consulenza (ad es., analisi del patrimonio complessivo del cliente, analisi delle performance degli investimenti, valutazione del portafoglio e comparazione dei risultati in termini di rischio, rendimento e costi, definizione della strategia di investimento in termini di obiettivi e vincoli, prestazione di singole raccomandazioni, monitoraggio dell’andamento degli investimenti consigliati, ecc.);
b) alle diverse modalità di prestazione del servizio praticate dal consulente (ad es., trasmissione di report e analisi periodiche, incontri personali, eventuale utilizzo di dipendenti e collaboratori, ecc.);
c) alle diverse modalità di determinazione del corrispettivo praticate (fee oraria, commissione fissa o rapportata agli asset under management o legata al rendimento degli investimenti, ecc.);
d) al tipo di clientela cui normalmente il consulente rivolge i propri servizi (retail, professionale, qualificata, persone fisiche, società, enti, banche, assicurazioni, ecc.);
e) alle diverse attività professionali eventualmente svolte (ad es. consulenza fiscale, assicurativa, previdenziale, ecc.) dal consulente finanziario con obbligo, in tale caso, di evidenziare separatamente la remunerazione eventualmente percepita per l’attività professionale diversa dalla consulenza finanziaria.

Art. 16 Contratto di consulenza in materia di investimenti
Diversamente che per gli altri servizi di investimento e in attuazione dell’art. 39, comma 1, Dir. 2006/73/CE, l’art. 23, comma 1, TUF non impone che la conclusione del contratto di consulenza avvenga in forma scritta.
Indipendentemente dalla forma si è ritenuto peraltro opportuno prevedere che il contratto abbia un contenuto informativo minimo e che di tale contenuto il cliente sia reso tempestivamente edotto al fine di consentirgli di valutare i “costi” e le “utilità” che potrà ricavare dalla prestazione del servizio. Si è previsto quindi che le parti stabiliscano espressamente il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente e le modalità di prestazione del servizio, precisando tra l’altro: a) le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni trattate, b) se la prestazione del consulente finanziario ha per oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.

Art. 17 Acquisizione delle informazioni dai clienti
Quando i consulenti finanziari non ottengono le seguenti informazioni:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per lo specifico strumento finanziario raccomandato;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
Si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Art. 20 Raccomandazioni
Il consulente finanziario tiene evidenza della data e dell’ora in cui ciascuna raccomandazione è stata comunicata al cliente, dello strumento finanziario e dell’operazione raccomandati, del quantitativo e dei limiti di prezzo eventualmente suggeriti, della sede di esecuzione eventualmente consigliata, nonché degli elementi informativi utilizzati per il rilascio della raccomandazione.

Art. 22 Requisiti generali delle informazioni
Il consulente può effettuare comunicazioni pubblicitarie con l’obbligo di rispettare le seguenti informazioni:
a) includono il nome e cognome del consulente finanziario;
b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di uno strumento finanziario senza fornire anche un’indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l’investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.

Art. 24 Informazioni su supporto duraturo e mediante sito internet
Quando, ai sensi degli articoli 15 e 18 i consulenti finanziari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet, devono ricorrere le condizioni seguenti:
a) l’utilizzo del sito internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il consulente e il cliente;
b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
c) al cliente è comunicato elettronicamente l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all’informazione;
d) le informazioni sono aggiornate;
e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.

Art. 25 Procedure interne
In base alle dimensioni e alla complessità della propria organizzazione, il consulente dovrà quindi valutare se sia o meno necessario, al fine di garantire l’osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, dotarsi di una struttura organizzativa formalizzata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità dei collaboratori e dei dipendenti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza [art. 15, comma 2, lett. a) RC], di procedure per il controllo di conformità [art. 15, comma 2, lett. c), e art. 16 RC] di procedure di comunicazione interna [art. 15, comma 2, lett. d) RC], di procedure per la trattazione dei reclami [art. 17 RC] e così via, fermo restando che il consulente dovrà assicurare in ogni momento la possibilità di ricostruire, ai fini dell’esercizio della vigilanza, i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio.

Art. 26 Conflitti di interesse
I consulenti finanziari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell’attività svolta, e assicurando che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.
Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
I consulenti finanziari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Esiste, poi, il divieto assoluto per il consulente di rilasciare raccomandazioni nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi non possa essere  adeguatamente gestito. Tale previsione, più rigorosa di quella dettata per i soggetti abilitati, risulta coerente con il divieto di percepire incentivi, stabilito dalla bozza del regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanza.

Art. 27 Registrazioni
I consulenti finanziari, anche in caso di cancellazione dall’albo, conservano per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione riguardante la disciplina del rapporto medesimo.

La genericità di questa bozza di regolamento ed, in particolare, l’assenza di una disciplina transitoria in materia di iscrizione all’istituendo albo dei consulenti finanziari e di avvio di operatività dell’Organismo, risente della circostanza che, al momento della sua redazione, non sono ancora noti i contenuti del regolamento che – ai sensi dell’art. 18-bis del TUF – il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve adottare circa il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari. Peraltro, l’Organismo deputato alla tenuta dell’albo ed alla vigilanza nei confronti dei consulenti finanziari non è ancora stato costituito e, pertanto, non è nota la data di avvio di effettiva operatività dello stesso; tale data dovrà essere disposta con apposito provvedimento ministeriale che, plausibilmente e per quanto di competenza, definirà anche le disposizioni transitorie.