ll lavoratore dipendente che ha optato per mantenere il proprio trattamento di fine rapporto (tfr) in azienda ha la possibilità, dopo almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione in misura non superiore al 70% sul tfr maturato cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta per affrontare determinate spese, tassativamente previste dall’ordinamento.
Le possibilità di richiesta di un’anticipazione riguardano:
• spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. La legge suicongedi parentali e formativi (legge n. 53 del 2000) ha esteso poi anche a queste due fattispecie la possibilità di richiedere anticipazioni sul tfr.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e la somma anticipata viene detratta a tutti gli effetti dalla liquidazione che verrà corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale somma anticipata, ovviamente, non porterà neppure a successive rivalutazioni al tasso dell’1,5%+ il 75% dell’indice Istat di inflazione.