Delega fiscale (legge 111/2023): dopo oltre 10 anni di impegno e interlocuzione costante con il Governo, Anasf esprime soddisfazione per l’attuazione della revisione dell’Irpef e l’armonizzazione dei redditi di capitale e diversi. Con l’approvazione della delega per la riforma fiscale questi ultimi confluiranno, una volta approvati i decreti delegati, nei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, che porterà ad una più ampia compensazione tra minusvalenze e plusvalenze. Un’ottima notizia per il settore del risparmio gestito e della consulenza finanziaria!
Con queste parole su Twitter, Anasf comunica la propria soddisfazione per le novità fiscali relative al trattamento dei redditi da capitale e diversi: in particolare, per il settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito sono rilevanti le misure all’articolo 5 lettera a) e lettera d) di cui si riporta
Il 14 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la riforma fiscale e il provvedimento, L. 9 agosto 2023, n. 111, è entrato ufficialmente in vigore il 29 agosto 2023: il Governo avrà così 24 mesi di tempo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi.
Di particolare rilevanza per l’Associazione, il settore della consulenza finanziaria e del risparmio gestito le misure del provvedimento relative all’articolo 5 lettera a) e lettera d) che si riportano in seguito.
La revisione e la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: cosa cambierebbe?
Lettera a) La revisione e la graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica prevede:
- il riordino delle deduzioni dalla base imponibile,
- degli scaglioni di reddito delle aliquote di imposta,
- delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.
La suddetta revisione dovrà essere operata tenendo conto, tra le altre cose, in particolare:
- della composizione del nucleo familiare, soprattutto di quelli in cui sia presente una persona con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli
- della tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare
- del miglioramento dell’efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia.
La revisione dei redditi di natura finanziaria: cosa cambierebbe?
Lettera d) per i redditi di natura finanziaria:
- l’armonizzazione della relativa disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria;
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa, con possibilità di compensazione, comprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti, nel rispetto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell’imposta.