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Servizio di Consulenza: è soggetto ad IVA o no?

Del servizio di consulenza in materia di investimenti così come individuata dall’ art. 1, comma 5-septies, del TUF e dalla normativa comunitaria, si è già detto e scritto molto e, seppur siano ben delineati e definiti gli elementi essenziali alcuni aspetti sono ancora da dover essere chiariti, fra questi la precisazione se tale attività debba essere assogettata all’ Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Partiamo dalle norme attualmente già in vigore e concentriamoci sul primo comma dell’ art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che presenta un lungo elenco delle operazioni a cui non va applicata l’ Imposta sul Valore Aggiunto e cerchiamo, pertanto, di stabilire se il servizio di consulenza sia riconducibile ad una delle fattispecie di esenzione già previste dalla norma citata.

Riprendendo la definizione che la Mifid fornisce del servizio di Consulenza in materia di investimenti finanziari si sottolinea il forte carattere di personalizzazione ed il fatto che, la consulenza in materia di investimenti, per essere tale e non ricadere nei servizi accessori, deve riguardare “una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”, si può considerare tale attività riconducibile tra “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative ad operazioni finanziarie esenti di cui al n. 9) e al n. 4) all’art. 10, primo comma, del d.P.R. n.633 in quanto collegata ad un’operazione finanziaria esente.

Questa interpretazione risulta, peraltro, in linea con la definizione della nozione di servizi di intermediazione fornita nella proposta di Regolamento del Consiglio, in merito alle disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i servizi assicurativi e finanziari e presentata dalla Commissione (doc. COM (2007) 746 definitivo del 28 novembre 2007) proprio per “garantire un’applicazione più uniforme del vigente sistema di imposta sul valore aggiunto”.

La stessa proposta di regolamento, infatti, all’art. 10, par. 1, lett. c), prevede che diano luogo ad una distinta attività di mediazione anche le attività consistenti nella “prestazione di una consulenza che implica conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente”.

In buona sostanza, la “consulenza in materia di investimenti” sarebbe da ritenersi esente da IVA se ed in quanto la stessa sia collegata ad un’operazione finanziaria esente ai sensi del n. 9) e del n.4) del citato art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 633.