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Unit linked, per AIPB non ci saranno stravolgimenti

Anche AIPB ha detto la sua sulla rumorosa vicenda delle polizze vita, con una nota stampa molto dettagliata

Con riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10333, pubblicata il 30 aprile 2018, AIPB – Associazione Italiana Private Banking è dell’opinione che per capirne la reale portata sia necessaria un’attenta lettura del suo testo integrale e un inquadramento storico rispetto ai fatti di causa all’interno della normativa applicabile secondo il principio del tempus regit actum.

La questione concerne una polizza unit linked sottoscritta a fine 2006. A quella data era già in entrata in vigore in Italia la Legge Risparmio (l. n. 262/2005) ed era in dirittura d’arrivo il cd. Decreto Pinza (28 dicembre 2006, n. 303), che hanno riformato il testo unico della finanza riconoscendo per legge la natura finanziaria delle polizze vita appartenenti al ramo III, come le unit linked e le index linked.

È di assoluta evidenza che questo intervento normativo, primo in Europa, ed apripista di un trend che ha poi portato all’emanazione della IDD, nell’assoggettare tali tipologia di polizze alla disciplina propria delle norme sull’offerta e collocamento dei prodotti finanziari espandendo l’applicazione delle regole di condotta previste dal TUF, non ha mai disdetto la loro natura di polizze assicurative, che, quindi, rimanevano e rimangono per ogni diverso ed ulteriore aspetto disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private.

Nel giudizio, di cui l’ordinanza della Cassazione rappresenta l’atto finale, si è così discusso del rispetto delle regole di condotta in termini di correttezza del processo di vendita del prodotto e dell’esecuzione del contratto assicurativo.

L’affermazione che tanto trambusto ha creato, secondo cui, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario, non è svolta dalla Cassazione nella parte dispositiva e motiva, ma nella descrizione dei motivi del ricorso ed è meramente riproduttiva, peraltro in modo parziale, del dispositivo della Corte d’Appello di Milano.

Ma, in ogni caso, tale decisione è priva di contenuto innovativo in quanto applicativa di una riqualificazione già operata, come si è detto, dal legislatore e ancor meno innovativa se solo si considera che la recente direttiva comunitaria sulla distribuzione assicurativa, IDD, inserisce nella categoria dei prodotti assicurativi di investimento anche le polizze vita ramo I, salvo quelle in cui le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.

L’ordinanza della Suprema Corte non esprime principi di diritto se non quello secondo cui se l’investimento è operato dal cliente per mezzo di una società fiduciaria, che si renda intestataria per suo conto della polizza, il soggetto rilevante ai fini del rispetto delle regole di condotta previste dal TUF è il cliente finale e non la società fiduciaria. Principio importante, ma che non fa altro che confermare un indirizzo interpretativo pacifico e consolidato che si è formato a partire dalla nota comunicazione Consob del 1998 in tema di interposizione nella sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto servizi di gestione patrimoniale personalizzata.

Resta quindi impregiudicata la natura assicurativa delle polizze unit linked e non sarebbe potuto essere diversamente posto che tale elemento è stabilito dal legislatore europeo e nazionale. La Cassazione, nell’ordinanza in oggetto, non tocca neppure incidentalmente i temi correlati della valenza della polizza a fini successori, né tantomeno quelli riconnessi alla impignorabilità ed insequestrabilità delle somme conferite nel premio assicurativo e quindi della tenuta della polizza.